IL RETTORE
  Visto lo  statuto dell'Universita'  degli studi di  Milano, emanato
con  decreto rettorale  28  maggio 1996,  pubblicato sul  supplemento
ordinario alla  Gazzetta Ufficiale n.  136 del  12 giugno 1996,  e in
particolare l'art. 56 che dispone  che, in attesa dell'emanazione del
regolamento didattico d'ateneo  ai sensi dell'art. 11  della legge 19
novembre  1990, n.  341, rimangono  in vigore  le disposizioni  sugli
ordinamenti  didattici   contenute  nello   statuto  dell'Universita'
approvato  con  regio  decreto  4  novembre 1926,  n.  2280,  con  le
successive modificazioni;
  Visto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con  regio decreto  31 agosto 1933,  n. 1592,  e successivi
aggiornamenti;
  Visto il  regio decreto  30 settembre 1938,  n. 1652,  e successive
modificazioni e integrazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto  il decreto  del  Ministro dell'universita'  e della  ricerca
scientifica  e tecnologica  6  giugno  1995, con  il  quale e'  stata
definita la  tabella XXVIII dell'ordinamento  didattico universitario
relativa al corso di diploma universitario in tecniche erboristiche;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 30 dicembre 1995,
relativo all'approvazione del piano di sviluppo delle universita' per
il  triennio   1994/96,  e  in  particolare   l'art.  4  "adeguamento
dell'offerta formativa";
  Viste   le   delibere    adottate   dalle   autorita'   accademiche
dell'Universita'  degli studi  di Milano  in esecuzione  del predetto
piano di  sviluppo 1994/96,  concernenti la  istituzione, nell'ambito
delle  facolta'  di farmacia  e  di  agraria,  del corso  di  diploma
universitario in tecniche erboristiche;
  Vista la legge 15 maggio 1997,  n. 127, e in particolare l'art. 17,
comma 95 e seguenti;
                              Decreta:
  E' istituito, nell'ambito delle facolta'  di farmacia e di agraria,
il corso di diploma universitario in tecniche erboristiche.
  Conseguentemente lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano,
approvato  con  regio  decreto  4  novembre 1926,  n.  2280,  con  le
successive   modificazioni,   e'    ulteriormente   modificato   come
specificato negli articoli che seguono.
                               Art. 1.
  L'art. 304 del titolo XVI e' cosi' riformulato:
  "La facolta' di farmacia conferisce i diplomi universitari in:
   tecnologie farmaceutiche;
   tecniche erboristiche.".
  L'art. 312 del medesimo titolo XVI e' cosi' riformulato:
  "La facolta' di agraria conferisce i diplomi universitari in:
   gestione tecnica e amministrativa in agricoltura;
   tecnologie alimentari;
   viticoltura ed enologia;
   tecniche erboristiche.".