IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, emanato con decreto rettorale 28 maggio 1996, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 1996, e in particolare l'art. 56 che dispone che, in attesa dell'emanazione del regolamento didattico d'ateneo ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, rimangono in vigore le disposizioni sugli ordinamenti didattici contenute nello statuto dell'Universita' approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, con le successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successivi aggiornamenti; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 6 giugno 1995, con il quale e' stata definita la tabella XXVIII dell'ordinamento didattico universitario relativa al corso di diploma universitario in tecniche erboristiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995, relativo all'approvazione del piano di sviluppo delle universita' per il triennio 1994/96, e in particolare l'art. 4 "adeguamento dell'offerta formativa"; Viste le delibere adottate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Milano in esecuzione del predetto piano di sviluppo 1994/96, concernenti la istituzione, nell'ambito delle facolta' di farmacia e di agraria, del corso di diploma universitario in tecniche erboristiche; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e in particolare l'art. 17, comma 95 e seguenti; Decreta: E' istituito, nell'ambito delle facolta' di farmacia e di agraria, il corso di diploma universitario in tecniche erboristiche. Conseguentemente lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, con le successive modificazioni, e' ulteriormente modificato come specificato negli articoli che seguono. Art. 1. L'art. 304 del titolo XVI e' cosi' riformulato: "La facolta' di farmacia conferisce i diplomi universitari in: tecnologie farmaceutiche; tecniche erboristiche.". L'art. 312 del medesimo titolo XVI e' cosi' riformulato: "La facolta' di agraria conferisce i diplomi universitari in: gestione tecnica e amministrativa in agricoltura; tecnologie alimentari; viticoltura ed enologia; tecniche erboristiche.".